Gestione documento AUTOFATTURA

By Basilio Speziale at luglio 30, 2022 12.12
Filed Under: Sette - Gestionale, Fattura elettronica, Nuove funzioni

Dal 1 luglio 2022, per gli acquisti di beni e servizi da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, tutti noi dovremo comunicare i dati delle relativi a tali operazioni all’Agenzia delle Entrate tramite l’invio al sistema di interscambio (SDI) di Autofattura tramite documento XML contraddistinto dai codici TD17, TD18 e TD19 a seconda della tipologia di operazione effettuata.

 

Ma cosa è un’autofattura ?

L’autofattura è un documento con valenza fiscale, che certifica la spesa di un bene o servizio, in cui il soggetto trasmittente ed il destinatario corrispondono. Si tratta di un tipo di fattura molto particolare che prevede che l’obbligo di applicazione dell’Iva e dell’emissione di fattura sia a carico del destinatario. Vista la particolarità di questo documento, un’autofattura da emessa solo in casi particolari e strettamente codificati dalle normative fiscali.

In altre parole l'autofattura è un documento emesso da te cliente per conto del tuo fornitore. Questo significa che il tuo fornitore sarà il cedente e la tua anagrafica deve essere inserita come committente/cliente.

 

SETTE è in grado di gestire le tipologie di documenti autofattura xml TD17, TD18, TD19 oltre alla TD16 ed alla TD20 che come vedremo di seguito presenta delle particolari condizioni di applicabilità.

 

Ma vediamo per ogni uno dei casi una breve anche se non esaustiva descrizione ricavata dal documento “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO” distribuito da Agenzia delle Entrate.

 

Di seguito la sigla C/P indica il Cedente/Prestatore, mentre la sigla C/C indica il Cessionario/Commettente. Le due sigle tradotte dal burocratese al linguaggio da comune mortale altri non sono che il fornitore è il cliente.


TD16 - INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO

 

Operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Il C/P ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal C/C, indicando aliquota e imposta dovuta. Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il C/C può effettuare attraverso lo SDI l’integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'IVA in fattura).


TD17 - INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO

 

Il C/P estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente.


TD18 - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

 

Il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il C/C, ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura).


TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72


Il C/P estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P intracomunitario) o emettere un’autofattura (nel caso di C/P extra-comunitario) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente.


TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)


I Casi sono due:

  1. Il C/C nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, ossia nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell’IVA con F24 ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso

  2. Il C/C nei casi riportati nell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993, ossia di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), nel caso in cui non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura nei casi delineati dalla medesima norma e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso.

 

Per una maggiore comprensione dei casi di applicazione e del dettaglio sulle modalità di emissione dei vari tipi di documenti xml vi rimando alla lettura del documento di Agenzia delle Entrate sopra indicato ed o a suoi futuri aggiornamenti.

 

Versione 1.6: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_2022-02-04.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768?version=1.2

 

Versione 1.8: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.8.pdf/c0aca469-4c4a-9b8d-048c-398412435c26

 

Importante:

Vista la “delicatezza” delle tipologie di documento descritte vi invito sempre a consultarvi con il vostro commercialista prima di procedere con l’emissione dello stesso

 

Basilio Speziale

Laureato in Scienze dell'Informazione presso l'università degli studi di Bari nel 1989, nonchè perito in elettronica industriale.