Documento fattura elettronica TD29

By Basilio Speziale at febbraio 04, 2026 18.10
Filed Under: Sette - Gestionale, Fattura elettronica

SETTE permette la gestione del documento autofattura TD29 in base a quanto segue:

 

Con la publicazione della versione 1.9 delle specifiche tecniche, Allegato A, per la fatturazione elettronica, Agenzia delle Entrate ha introdotto il nuovo tipo di documento TD29 indicadola come “COMUNICAZIONE PER OMESSA O IRREGOLARE FATTURAZIONE (ART. 6,COMMA 8, D.LGS. 471/97)” e nel contempo ha modificato la denominazione del formato TD20 precedentemente utilizzato a tale scopo.

La nuova descizione associata al TD20 è : “AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 C. 9-BIS D.LGS. N. 471 DEL 1997 O ART. 46, COMMA 5, D.L. N.331 DEL 1993)”

 

Per completezza di seguito riporto quanto indicato da Agenzia delle Entrate nelle specifiche tecniche versione 1.9 aggiornate al 31/01/2025 riguardo al nuovo documento TD29 ed al modificato TD20, publicate nella versione 1.10 del documento “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” del 10/04/2025. Il documento è disponibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_compilazione-fe-esterometro-v1-10_aprile_2025

 

Documento TD29

Descrizione dell’operazione: il C/C che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del C/P, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate con tipo documento TD29 e inviarlo tramite SDI entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Si ricorda che il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto. Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni degli elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.
La rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.


Documento TD20

Descrizione dell’operazione:

  1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del

    d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:

    • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;

    • a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

    La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

  2. Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI:

  • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;

  • a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta

La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui al numero 3) consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022. Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il cessionario può trasmettere un documento della medesima tipologia già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19). Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IV

 

Basilio Speziale

Laureato in Scienze dell'Informazione presso l'università degli studi di Bari nel 1989, nonchè perito in elettronica industriale.

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