Documento fattura elettronica TD29

By Basilio Speziale at febbraio 04, 2026 18.10
Filed Under: Sette - Gestionale, Fattura elettronica

SETTE permette la gestione del documento autofattura TD29 in base a quanto segue:

 

Con la publicazione della versione 1.9 delle specifiche tecniche, Allegato A, per la fatturazione elettronica, Agenzia delle Entrate ha introdotto il nuovo tipo di documento TD29 indicadola come “COMUNICAZIONE PER OMESSA O IRREGOLARE FATTURAZIONE (ART. 6,COMMA 8, D.LGS. 471/97)” e nel contempo ha modificato la denominazione del formato TD20 precedentemente utilizzato a tale scopo.

La nuova descizione associata al TD20 è : “AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 C. 9-BIS D.LGS. N. 471 DEL 1997 O ART. 46, COMMA 5, D.L. N.331 DEL 1993)”

 

Per completezza di seguito riporto quanto indicato da Agenzia delle Entrate nelle specifiche tecniche versione 1.9 aggiornate al 31/01/2025 riguardo al nuovo documento TD29 ed al modificato TD20, publicate nella versione 1.10 del documento “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” del 10/04/2025. Il documento è disponibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida_compilazione-fe-esterometro-v1-10_aprile_2025

 

Documento TD29

Descrizione dell’operazione: il C/C che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del C/P, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6 comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate con tipo documento TD29 e inviarlo tramite SDI entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Si ricorda che il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA, nel senso che il documento non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto. Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni degli elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.
La rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.


Documento TD20

Descrizione dell’operazione:

  1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del

    d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:

    • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;

    • a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

    La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

  2. Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI:

  • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;

  • a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta

La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui al numero 3) consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022. Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il cessionario può trasmettere un documento della medesima tipologia già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19). Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IV

 

Importare documento xml da cartella in area di transito

By Basilio Speziale at maggio 30, 2025 12.39
Filed Under: Sette - Gestionale, Nuove funzioni

L’area di transito per le fatture elettroniche è gestita da sette come una zona dove i file xml possono essere momentaneamente parcheggiati prima di essere definitivamente elaborati ed integrati nella base dati si SETTE. 
L’area è organizzata in due sezioni, la prima di entrata dove vengono parcheggiati i file xml delle fatture a noi dirette e delle ricevute che il sistema d’interscambio invia in risposta alle nostre fatture emesse. La seconda sezione, di uscita, dove in fase di emissione dei nostri documenti di vendita è possibile parcheggiare i corrispondenti file xml per poterli inviare successivamente.

Per quanto riguarda l’area di transito in entrata, come già detto, vengono sempre scaricati e quindi parcheggiasti, tutti i file XML provenienti dal sistema di interscambio tramite il canale “posta elettronica certificata”. 

SETTE offre la possibilità di gestire documenti XML conformi allo standard FatturaPA direttamente da una cartella sul tuo PC. Questo sistema consente di selezionare uno o più file XML contemporaneamente e importarli rapidamente nell'area di transito in entrata. Questa funzione è particolarmente utile per le situazioni in cui si scaricano file XML dal portale "Fatture e Corrispettivi" o da un intermediario autorizzato che gestisce il servizio. L'importazione semplificata aiuta a ottimizzare il flusso di lavoro e a garantire che i documenti fiscali vengano gestiti in modo efficiente.

L’importazione è disponibile all’interno della funzione “Mostra file xml da singola cartella”. Di seguito i passaggi da seguire.

Accesso alla Funzione:
    Per iniziare, devi accedere al menu [Documenti] e poi selezionare [Fattura Elettronica]. Qui troverai la funzione "Mostra file xml da singola cartella".

Selezione della Cartella:
    Dopo aver avviato la funzione, selezionare la cartella specifica in cui sono archiviati i file XML delle fatture elettroniche.

Visualizzazione dei File:
    Una volta selezionata la cartella, il sistema mostrerà una lista dei file XML contenuti all'interno di essa.

Selezione dei File:
    A questo punto, puoi selezionare uno o più file XML che desideri importare. Generalmente, ciò potrebbe avvenire tramite un checkbox accanto a ciascun file.

Importazione:
    Una volta effettuata la selezione, dovrai premere il tasto in basso a destra che indica [Importa Selezione su Area di Transito]. Questo passaggio avvierà il processo di importazione dei file selezionati nell'area di transito del sistema.

Conferma e Verifica:
    Dopo l'importazione, è consigliabile controllare se i file sono stati importati correttamente nella nuova area e procedere con eventuali ulteriori operazioni necessarie.

 

 

Matricole multiple in fattura elettronica

By Basilio Speziale at marzo 23, 2025 20.15
Filed Under: Sette - Gestionale, Fattura elettronica, Nuove funzioni

Se avete attivo il modulo di gestione matricole ed il vostro fornitore ha la buona abitudine di inserire i numeri di matricola all’interno del documento fattura elettronica, SETTE nel processo di caricamento automatico del magazzino da documento xml è in grado di leggerle e di proporle automaticamente per l’inserimento.

In questo caso il fornitore può aggiungere le informazioni che ci interessano sostanzialmente i due modi :

- Aggiunge al documento un singolo rigo per ogni unità di prodotto ognuno con il proprio numero di matricola. In questo caso se ad esempio avete acquistato tre tostapane avrete in fattura tre righe ognuna con quantità uguale ad uno e con un unico numero di matricola ovviamente diverso per ogni riga.

- Aggiunge al documento un unico rigo con quantità uguale al numero di tostapane acquistati aggiungendo tutte le matricole delle unità acquistate come campo “altri dati” del rigo stesso.

Ambedue le modalità sono valide e consentite dalle specifiche xml della fattura elettronica e supportate da SETTE, vediamo come.

Nel primo caso visto che abbiamo tante righe documento per quanti sono i pezzi acquistati ed ogni rigo con la propria matricola sostanziamene la gestione e uguale a quella che si ha per articoli differenti ossia per ogni rigo SETTE si fermerà sia che riesca ad identificare l’articolo sia in caso contrario per permettere di aggiungere i dati riguardanti la matricola al quale il rigo si riferisce.

Nel secondo caso la cosa si fa più interessante, come prima SETTE si fermerà per permettere l’inserimento dei dati riguardanti la sola PRIMA matricola rilevata ignorando al momento le successive. Completato l’inserimento nel momento della generazione del documento provvederà in maniera automatica alla creazione di tutte le restanti matricole ed all’inserimento delle corrispondenti righe nel documento di carico magazzino.

Di fatto se ad esempio in fattura sono presenti cento tostapane dotati di numero di matricola. Nel primo caso è molto probabile vi ritroviate a ripetere cento volte la compilazione dei campi matricola al più aiutati dalla funzione copia/incolla adesso disponibile sull’anagrafica matricola. Nel secondo invece compilerete l’anagrafica matricola una sola volta in corrispondenza della prima rilevata e sarà SETTE a fare tutto il lavoro di creazione delle restanti novantanove.

Nuovo documento fattura elettronica TD26

By Basilio Speziale at giugno 12, 2024 10.51
Filed Under: Sette - Gestionale, Fattura elettronica, Nuove funzioni

Introdotta la gestione del documento autofattura TD26 utilizzabile per la cessione di beni ammortizzabili e per l’indicazione di passaggi interni all’azienda.

Dalle indicazioni di Agenzia delle Entrate il documento va utilizzato nei due casi indicati prima. E’ da notare che per questa tipologia di documento i campi “Cedente” (chi vende) e “Cessionario” (chi acquista) devono essere uguali ossia se vogliamo interpretare la cosa “terra terra” l’azienda vende a se stessa.

Nel caso si provasse ad emettere invece del TD26 una normale fattura con cedente e committente uguali quasta verrebbe inesorabilmente scartata dal sistema di interscambio.

Per completezza di seguito riporto quanto indicato da Agenzia delle Entrate nelle specifiche tecniche versione 1.7.1 aggiornate al 30/09/2022 riguardo il documento TD26.

Documento è disponibile al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_2022-02-04.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768?version=1.2

 

Quanto segue è un estratto del predetto documento

TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36 D.P.R. 633/72)

Beni Ammortizzabili

Descrizione dell’operazione: il C/P che cede beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/72, emette una fattura, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.

 

Compilazione del documento :

Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente.
Campo cessionario/committente: dati del C/C.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.

 

Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità.

Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.


Registrazione della fattura :

Il C/P annota la fattura nel registro delle fatture emesse. Il C/C annota la fattura ricevuta nel registro

delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.

 

Passaggi interni ex articolo 36 d.P.R. n. 633/72


Descrizione dell’operazione: il C/P emette un’autofattura per i passaggi interni di beni e servizi ex articolo 36, comma 5 che non concorrono al volume di affari ai sensi dell’articolo 20 del d.P.R. n. 633/72, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.


Compilazione del documento

Campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente.
Campo cessionario/committente: gli stessi dati inseriti nel campo C/P.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere

riportata la data di effettuazione dell’operazione.

 

Indicazione di imponibile e imposta

Campo 2.1.1.4 Numero: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.


Registrazione della fattura
Il C/P annota la fattura sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute.

 

 

Nuovo documento fattura elettronica TD28

By Basilio Speziale at febbraio 11, 2023 20.07
Filed Under: Sette - Gestionale, Fattura elettronica

Con la publicazione delle specifiche tecniche versione 1.7.1 Agenzia delle Entrate ha introdotto alcune novità per quanto riguarda la composizione del file xml dela fattura elettronica. Oltre all’introduzione di nuovi codici di errore ed a l’ottimizzazione del blocco “Altri Dati Gestionali” la novità più rilevante è l’introduzione di un nuovo documento identificato dalla sigla TD28 che di fatto segue le regole delle autofatture anche se AdE lo identifica più come una comunicazione che come una fattura.

 

Il nuovo documento va utilizzato nel caso di acquisto di beni da San Marino per i quali si è ricevuta una fattura cartacea con identificazione dell’iva.
Per effetto della introduzione del nuovo documento, nel caso riceviate una fattura cartacea con addebito dell’IVA da un soggetto residente a San Marino, dovrete emettere una fattura elettronica, inviandola al sistema di interscambio con Tipo documento TD28.

Notate che questo vale solo se sulla fattura cartacea son presenti le invormazioni IVA, nel caso invece queste non ci siano, ovvero non avete pagato IVA al fornitore, si applicano le stesse regole dei fornitori esteri.

 

Per completezza si riporta quanto indicato da Agenzia delle Entrate nelle specifiche tecniche versione 1.7.1 aggiornate al 30/09/2022 riguardo il documento TD28

 

ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (FATTURA CARTACEA) – TD28

Descrizione dell’operazione: il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea con addebito dell’imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e inviarlo tramite SdI per rispettare l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell’imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD19 che, invece, deve essere adoperato per l’assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall’operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell’imposta.


Compilazione del documento XML TD28

- <CedentePrestatore>: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell’imposta.
- <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
- <Data> della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese
- <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti).
- <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.
- Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

 

All’interno di SETTE il nuovo documento è presente nel menu “Documenti” → “Autofatture” e può essere gestito con la stessa semplicità ed efficienza degli altri documenti.

 

 

Basilio Speziale

Laureato in Scienze dell'Informazione presso l'università degli studi di Bari nel 1989, nonchè perito in elettronica industriale.

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