Introdotta la gestione del documento autofattura TD27 utilizzabile per la cessione gratuita senza rivalsa e per i casi di autoconsumo.
Dalle indicazioni di Agenzia delle Entrate il documento va utilizzato nei due casi indicati prima, ossia cessione gratuita senza rivalsa ed autoconsumo. E’ da notare che per questa tipologia di documento i campi “Cedente” (chi vende) e “Cessionario” (chi acquista) devono essere uguali pena lo scarto del documento da parte del sistema d'interscembio.
Per completezza di seguito riporto quanto indicato da Agenzia delle Entrate nelle specifiche tecniche versione 1.7.1 aggiornate al 30/09/2022 riguardo il documento TD27. Il documento è disponibile al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_2022-02-04.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768?version=1.2
Quanto segue è integralmente estratto da documento sopra indicato
TD27 FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA
Descrizione dell’operazione: nei casi di cessioni di beni di cui all’articolo 2, comma 2, punti 4) e 5) del d.P.R. n. 633/72, ossia:
- cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non
rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta
e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la
detrazione dell’imposta;
- destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro
i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o
all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attività, con
esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all’atto dell’acquisto la detrazione
dell’imposta.
il C/P trasmette allo SDI una fattura con tipo documento TD27
(Nel caso delle cessioni gratuite, qualora la cessione sia con rivalsa, va infatti adoperato il tipo documento TD01 o il TD24 se c’è DDT)
Il TD27 potrà essere adoperato anche per le prestazioni gratuite nell’ipotesi previste dall’articolo 3, terzo comma del d.P.R. n. 633/72.
Compilazione del documento
Campo cedente/prestatore e Campo cessionario/committente: identificativo IVA di colui che emette l’autofattura.
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere
riportata la data di effettuazione dell’operazione. Se si tratta di autofattura riepilogativa, può essere
la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese.
Indicazione di imponibile e imposta.
Campo 2.1.1.4 Numero: si dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta integrando il documento.
Registrazione della fattura
Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.
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