Gestione documento AUTOFATTURA

By Basilio Speziale at luglio 30, 2022 12.12
Filed Under: Sette - Gestionale, Fattura elettronica, Nuove funzioni

Dal 1 luglio 2022, per gli acquisti di beni e servizi da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, tutti noi dovremo comunicare i dati delle relativi a tali operazioni all’Agenzia delle Entrate tramite l’invio al sistema di interscambio (SDI) di Autofattura tramite documento XML contraddistinto dai codici TD17, TD18 e TD19 a seconda della tipologia di operazione effettuata.

 

Ma cosa è un’autofattura ?

L’autofattura è un documento con valenza fiscale, che certifica la spesa di un bene o servizio, in cui il soggetto trasmittente ed il destinatario corrispondono. Si tratta di un tipo di fattura molto particolare che prevede che l’obbligo di applicazione dell’Iva e dell’emissione di fattura sia a carico del destinatario. Vista la particolarità di questo documento, un’autofattura da emessa solo in casi particolari e strettamente codificati dalle normative fiscali.

In altre parole l'autofattura è un documento emesso da te cliente per conto del tuo fornitore. Questo significa che il tuo fornitore sarà il cedente e la tua anagrafica deve essere inserita come committente/cliente.

 

SETTE è in grado di gestire le tipologie di documenti autofattura xml TD17, TD18, TD19 oltre alla TD16 ed alla TD20 che come vedremo di seguito presenta delle particolari condizioni di applicabilità.

 

Ma vediamo per ogni uno dei casi una breve anche se non esaustiva descrizione ricavata dal documento “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL’ESTEROMETRO” distribuito da Agenzia delle Entrate.

 

Di seguito la sigla C/P indica il Cedente/Prestatore, mentre la sigla C/C indica il Cessionario/Commettente. Le due sigle tradotte dal burocratese al linguaggio da comune mortale altri non sono che il fornitore è il cliente.


TD16 - INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO

 

Operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72. Il C/P ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6, la quale deve essere integrata dal C/C, indicando aliquota e imposta dovuta. Per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell’ipotesi di reverse charge interno, il C/C può effettuare attraverso lo SDI l’integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a se stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'IVA in fattura).


TD17 - INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO

 

Il C/P estero (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi intracomunitari) o emettere un’autofattura (nel caso di servizi extra-comunitari) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente.


TD18 - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI

 

Il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il C/C, ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'Iva in fattura).


TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72


Il C/P estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione vista dal lato dell’emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario.
Il C/C, ai sensi dell’articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di C/P intracomunitario) o emettere un’autofattura (nel caso di C/P extra-comunitario) per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Può, a tal fine, predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitata solo al soggetto emittente.


TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)


I Casi sono due:

  1. Il C/C nei casi riportati nell’articolo 6, comma 8, del d. lgs. n. 471/1997, ossia nel caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, previo versamento dell’IVA con F24 ove richiesto, deve emettere un’autofattura con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso

  2. Il C/C nei casi riportati nell’articolo 46, comma 5 del d.l. n. 331/1993, ossia di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), nel caso in cui non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura nei casi delineati dalla medesima norma e può farlo trasmettendo allo SDI una tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l’imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l’imposta. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C se stesso.

 

Per una maggiore comprensione dei casi di applicazione e del dettaglio sulle modalità di emissione dei vari tipi di documenti xml vi rimando alla lettura del documento di Agenzia delle Entrate sopra indicato ed o a suoi futuri aggiornamenti.

 

Versione 1.6: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE_2022-02-04.pdf/e6fcdd04-a7bd-e6f2-ced4-cac04403a768?version=1.2

 

Versione 1.8: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Guida_compilazione-FE-Esterometro-V1.8.pdf/c0aca469-4c4a-9b8d-048c-398412435c26

 

Importante:

Vista la “delicatezza” delle tipologie di documento descritte vi invito sempre a consultarvi con il vostro commercialista prima di procedere con l’emissione dello stesso

 

Fattura elettronica in formato Semplificato

By Basilio Speziale at luglio 11, 2021 22.59
Filed Under: Sette - Gestionale, Fattura elettronica

La fattura elettronica semplificata è un documento simile alla fattura elettronica ordinaria ma con meno informazioni rispetto a quest'ultima. Il suo utilizzo è limitato a casi particolari e non deve superare l'importo di 400 Euro iva compresa e deve rispettare il principio di territorialità, ossia l'IVA deve eseere dovuta nel paese del committente.

Di fatto il suo utilizzo è molto limitato visto che se si è in grado di emettere documenti ordinari ha poco senso l'utilizzo della versione semplificata che a dispetto del nome e proprio per la mancanza di dati e per la loro disposizione a dir poco bizzarra all'interno del file xml costituisce una grossa complicazione nella gestione automatica dei documenti.

Si tenga conto che in una fattura semplificata gli importi sono sempre indicati IVA compresa

 

SETTE è adesso in grado di mostrare tali documenti e caricarli nei propri archivi. La gestione avviene in maniera del tutto trasparente infatti sarà il programma a identificare il formato e a decodificarlo in maniera opportuna mostrandolo prettamente utilizzando il modello ministeriale.


 

Bacheca Avvisi – Avviso Mancato invio fattura a Sistema di Interscambio

By Basilio Speziale at febbraio 28, 2021 22.20
Filed Under: Fattura elettronica, Nuove funzioni

Implementata in SETTE la funzione “Bacheca Avvisi” destinata a contenere eventuali messaggi di avviso generati in automatico dal programma e destinati ad attirare l'attenzione dell'utente sul verificare e/o fare una data azione.

Può capitare che nell'emissione di una fattura questa non venga spedita contestualmente al sistema di interscambio, magari perché la si vuole ricontrollare più tardi o la si è posta nell'aria di transito e dimenticata li.

Sette oltre a mostrare lo stato della fattura come “Non Inviata” ogni volta che la si va a controllare, dalla versione successiva alla 2007.1 provvederà ad avvisare l'utente che lo specifico documento non risulta ancora inviato.

Il controllo verrà eseguito in maniera del tutto automatizzata, ogni volta che il programma viene avviato. Oltre a ciò è anche possibile chiedere a sette di rieseguire i controlli e mostrare gli eventuali avvisi in bacheca ogni volta lo si ritenga necessario semplicemente utilizzando il menu “Info ?” → “Mostra bacheca Avvisi”.

Come da tradizione, la funzione di avviso può essere disattivata utilizzando il menu di configurazione “Servizio” → “Parametri di base” → Sezione ”Protezione/Avvisi”.

Novità per la fattura elettronica a partire dal 1° Gennaio 2021

By Basilio Speziale at dicembre 13, 2020 23.19
Filed Under: Sette - Gestionale, Fattura elettronica

Dal primo di Gennaio diventerà obbligatorio l'utilizzo della versione aggiornata del tracciato XML per l'invio delle fatture elettroniche al sistema di interscambio. Sempre dal primo di gennaio il formato attualmente in uso verrà inevitabilmente scartato se conterrà uno o più degli elementi non più consentiti.

La novità più rilevante del nuovo formato è l'adozione di nuovi codici “Natura Operazione” da applicare per le operazioni con iva zero e la relativa dismissione di quelli sostituiti.

A seguire l'elenco dei codici aboliti e dei relativi sostituti

Abolito Sostituito da

N2

N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972
N2.2 non soggette – altri casi

N3

N3.1 non imponibili – esportazioni
N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
N3.6 non imponibili altre operazioni che non concorrono alla al plafond

N6

N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile – altri casi

Altra modifica rilevante è l'adozione di nuove tipologie documenti fra le quali le più significative per il lavoro di tutti i giorni sono quelli destinati alla fatturazione differita ossia sino ad ora il sistema di interscambio non èra in grado di distinguere in modo agevole fra fatture immediate e fatturre emesse in differita. Con il nuovo formato le fatture differite vengono esplicitamente identificate da uno specifico codice.

SETTE dalla versione 4.4.2012.1 emetterà tutti i documenti di vendita utilizzando il nuovo tracciato XML permettendo quindi l'utilizzo dei nuovi codici e distinguendo le fatture differite dalle altre tipologie di fatturazione.

Per chi attualmente utilizza i codici “Natura Operazione” generici N2 N3 ed N6 dovrà intervenire sui relativi codici iva, Menu Tabelle → Codici Iva, e sostituire il codice Natura con un nuovo idoneo al tipo di operazione svolta ed eventualmente integrarli con l'inserimento di nuovi codici IVA. Mi piace ricordare che SETTE non presenta limitazioni nel numero di codici IVA configurabili e gestibili, ma come sempre vi consiglio di non complicarvi la cosa più del necessario.

Nel caso le modifiche appena descritte non vengano adottate, SETTE al momento dell'emissione del documento XML di fattura elettronica controllerà la presenza di codifiche non valide ed in caso positivo emetterà un messaggio di errore per indicare l'errato utilizzo del codice natura non più valido.

Per il resto in linea di massima l'operatività rimane invariata.

 

Fattura su registratore telematico

 

Prima dell'adozione della fattura elettronica era possibile emettere fatture, in doppia copia, direttamente tramite il registratore di cassa più o meno come se si trattasse di un normale scontrino. Con l'adozione della tecnologia di fatturazione elettronica questo operazione non è più possibile perché sia i precedenti misuratori fiscali che i nuovi registratori telematici non sono abilitati all'emissione ne tanto meno all'invio del documento xml nel quale viene codificato il documento.

I nuovi registratori telematici continuano a mantenere la funzionalità di stampa della fattura ma questa va considerata a tutti gli effetti come documento non valido ai fini fiscali ossia alla stregua di una copia di cortesia. Questo significa che la stampa del documento sulla cassa non assolve l'obbligo fiscale di emissione della fattura ma va sempre e comunque approntato il corrispondente documento XML e spedito al sistema di interscambio di Agenzia delle Entrate.

MICC POS è il modulo Touch di gestione del punto cassa di SETTE, questi vi permette di emettere fattura su registratore telematico semplicemente selezionando l'apposito tasto “Fattura” prima della chiusura dello scontrino (Vedi: Screeshot-per-MICC-POS-Fattura-su-Scontrino). Sarà compito di MICC POS generare il corretto file XML e memorizzarlo nell'area di transito di SETTE pronto per essere inviato al sistema di Interscambio seguendo le stesse regole usate per le fatture elettroniche emesse direttamente dall'applicativo.

Il punto è che l'operatore alla cassa non deve preoccuparsi di cosa o come fare, questi seguirà le stesse procedure usate da sempre, sarà il programma ad occuparsi del resto senza rallentare in nessun caso le operazioni di cassa.

Si è scelto di utilizzare l'area di transito di SETTE e non l'invio diretto, per poter permettere al personale di backoffice, di controllare i documenti emessi prima che questi vengano inviati al sistema di interscambio.

Basilio Speziale

Laureato in Scienze dell'Informazione presso l'università degli studi di Bari nel 1989, nonchè perito in elettronica industriale.