La legge di stabilità 2015 aggiunge al nostro ordinamento un nuovo articolo, il 17-ter D.P.R. 633/72, in virtù del quale l'iva dovuta sulle fatture emesse nei confronti degli enti pubblici sarà versata direttamente dall'ente stesso, pertanto questa non verrà corrisposta più al fornitore.
Cosa significa tutto questo, semplice per tutte le fatture soggette alla norma, emesse a partire dal Primo Gennaio 2015 l'ente pagherà al fornitore il solo imponibile trattenendo l'iva per la cui regolarizzazione provvederà esso stesso.
La fattura emessa dovrà comunque riportare i calcoli dell'imposta ma dovrà riportare l'indicazione che questa non verrà incassata ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72.
Allo stesso modo l'imposta dovrà essere regolarmente registrata in contabilità dal cedente ed andrà stornata contestualmente alla registrazione della fattura.
Per SETTE è sufficiente indicare nell'anagrafica del cliente che questi è soggetto al meccanismo dello “Split Payment” per far si che al momento della fatturazione questi tenga conto del fatto che l'imposta non verrà incassata indicando sulla stampa del documento i riferimenti alla norma e eseguendo contestualmente alle registrazioni contabili le scritture di storno dell'iva dal conto cliente e dal conto iva.
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